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Nozioni base sulla fatturazione elettronica

Fattura elettronica: definizione

L’Agenzia delle Entrate ha fornito una definizione dettagliata della fattura elettronica con il provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018: “documento informatico, in formato strutturato, trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio (da ora in poi, Sdl), di cui al decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, e da questo recapitato al soggetto ricevente.

 

Fattura elettronica: requisiti, contenuto e sanzioni

La fattura elettronica deve garantire:

a– la certezza dell’identità del soggetto emittente ovvero del fornitore/prestatore di beni oppure servizi;

b– l’identità del contenuto della medesima (non deve essere possibile alcuna alterazione).

Con riferimento al contenuto della fattura, nella nota operativa è stato evidenziato che devono essere indicati:

a– i medesimi elementi obbligatori disciplinati dagli articoli 21 o 21-bis del decreto IVA (data di emissione della fattura, numero progressivo di identificazione, ecc.);

b– le informazioni di carattere obbligatorio che sono riportate all’interno delle specifiche tecniche allegate al provvedimento emesso dall’Agenzia delle Entrate;

c– informazioni facoltative che sono previste dalle suddette specifiche

Per quanto concerne l’emissione del documento, la fattura viene considerata emessa alla data di trasmissione del file al SdI (Sistema di Interscambio).

È necessario che tale momento coincida con la data riportata nella fattura.

Le regole che devono essere rispettate in materia di fatturazione elettronica immediata sono le seguenti:

1– nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 giugno 2019 l’emissione/trasmissione deve essere effettuata entro le ore 24 dello stesso giorno;

2– a partire dal 1° luglio 2019 la fattura può essere emessa entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione (in caso di emissione del documento successivamente alla data di effettuazione dell’operazione è necessario indicare all’interno della fattura la data in cui l’operazione è stata effettuata).

Relativamente alle sanzioni, prevista una moratoria di nove mesi per i contribuenti mensili, di sei mesi per i contribuenti trimestrali

 

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