In data 20 marzo 2020 è stato varato l’accordo quadro tra Regione Lombardia e le parti sociali che disciplina l’accesso ammortizzatori sociali in deroga per far fronte all’emergenza dovuta al virus COVID-19.
In sintesi è stato previsto che, ai sensi dell’art. 19 del D. n. 18/20, il ricorso all’ammortizzatore in oggetto è residuale poiché hanno diritto all’accesso alla Cassa integrazione in deroga (“CIGD”) solo i datori di lavoro privati che sono esclusi dalla Cassa integrazione ordinaria (“CIGO”) e dalla Cassa integrazione straordinaria (“CIGS”) oppure che hanno esaurito i periodi di trattamento di detti ammortizzatori. Tali datori di lavoro possano fruire di un trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.
Per fruire dei trattamenti in questione è necessario, ai sensi dell’art. 22 de D.L. n. 18/20, la sottoscrizione di un accordo sindacale su modello standard, anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Tale accordo non è richiesto per i datore di lavoro con meno di 5 dipendenti.
Una volta sottoscritto l’accordo la domanda va presentata online alla Regione o alla provincia autonoma competente che concedono il trattamento con decreto che viene inviato, entro 48 ore, all’INPS la quale, nel rispetto dei limiti di spesa, provvede al trattamento.
Le domande possono essere presentate dal datore di lavoro o da un soggetto con potere di firma quale, ad esempio, il consulente del lavoro

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA PER CORONA VIRUS
- Post author:Studio consulenza del lavoro Torniamenti
- Post published:27 Marzo 2020
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