L’INPS con Circolare del 28 marzo 2020, n. 47 – ha fornito i primi chiarimenti in merito alle misure a sostegno del reddito previste dal D.L. n. 18/2020, relativamente alle ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché sulla concessione dei nuovi ammortizzatori sociali.
CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA
Al riguardo, l’INPS precisa che: i) possono presentare domanda di CIGO e di Assegno ordinario del Foto Integrativo Salariale (“F.I.S.”) per “COVID-19 nazionale” le aziende rientranti nel campo di applicazione della CIGO e dell’Assegno ordinario operanti su tutto il territorio nazionale; ii) l’unico limite per le aziende sono le nove settimane che devono collocarsi nell’arco temporale 23.2.2020 – 31.8.2020;
I lavoratori devono essere già in forza all’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi di trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c. e quelle di lavoratori che passino alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, per cui si computa anche il periodo durante il quale i lavoratori stessi sono stati impiegati presso il precedente datore di lavoro;
Al fine della concessione dell’ammortizzatore sociale non è necessaria la prova della temporaneità dell’evento e la previsione di ripresa della normale attività, né è prevista per questa causale la relazione tecnica, ex art. 2, comma 1 , D.M. n. 95442/2016 e la scheda causale per l’assegno ordinario;
E’ previsto il pagamento diretto da parte dell’INPS, a semplice richiesta dell’azienda;
L’azienda può richiedere CIGO/assegno ordinario per “COVID-19 nazionale” anche se ha già in corso un’autorizzazione CIGO/assegno ordinario o se ha già presentato domanda con altra causale: in tal caso, il periodo concesso con causale “COVID-19 nazionale” prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda, che saranno annullate d’ufficio per i periodi corrispondenti.
Alle suddette integrazioni salariali normate dal D.L. n. 18/2020 (trattamento ordinario di integrazione salariale o di assegno ordinario con causale ” COVID-19 nazionale” e cassa integrazione in deroga) non si applica il contributo addizionale, ex artt. 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, D.Lgs. n. 148/2015.
Le suddette fattispecie, qualora il datore di lavoro sia tenuto ad anticipare la prestazione di spettanza del lavoratore, soggiacciono alla disciplina prevista dall’articolo 7, comma 3, D.Lgs. n. 148/2015 (termine semestrale di decadenza).
CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA
Il ricorso all’ammortizzatore in oggetto è residuale poiché hanno diritto all’accesso alla Cassa integrazione in deroga (“CIGD”) solo i datori di lavoro privati che sono esclusi dalla Cassa integrazione ordinaria (“CIGO”) e dalla Cassa integrazione straordinaria (“CIGS”) oppure che hanno esaurito i periodi di trattamento di detti ammortizzatori. Tali datori di lavoro possano fruire di un trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.
I lavoratori beneficiari sono tutti i dipendenti, anche assunti con contratto intermittente, che risultano assunti alla data del 23 febbraio 2020.
Per fruire dei trattamenti in questione è necessario, ai sensi dell’art. 22 de D.L. n. 18/20, la sottoscrizione di un accordo sindacale su modello standard, anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Tale accordo non è richiesto per i datore di lavoro con meno di 5 dipendenti.
Una volta sottoscritto l’accordo la domanda va presentata online alla Regione o alla provincia autonoma competente che concedono il trattamento con decreto che viene inviato, entro 48 ore, all’INPS la quale, nel rispetto dei limiti di spesa, provvede al trattamento.